I nostri statuti

FONDAZIONESTATUTI

Statuti della fondazione giuridica di diritto privato


ProKids

preambolo


La preoccupazione principale dei fondatori è sostenere i bambini socialmente svantaggiati.


§ 1 Denominazione, forma giuridica, sede ed esercizio sociale


(1) La fondazione si chiama “Fondazione ProKids”

(2) È una fondazione dotata di capacità giuridica ai sensi del diritto civile.

(3) Ha sede a Villingen-Schwenningen.

(4) L'anno finanziario della fondazione corrisponde all'anno solare.


§ 2 Scopo della fondazione


(1) La Fondazione ProKids mira a promuovere il benessere dei bambini e dei giovani, nonché cause di beneficenza. In questo quadro, la fondazione intende promuovere il benessere generale dei bambini di tutte le classi sociali, in particolare quello dei bambini provenienti da famiglie socialmente svantaggiate. La Fondazione ProKids vuole aiutarli a trasformarsi in adulti sani, umanamente stabili e ben qualificati che svolgeranno compiti adeguati ai loro talenti individuali a beneficio della comunità umana.


(2) Lo scopo della fondazione viene realizzato in particolare attraverso:


  • sostegno economico, sociale e sanitario ai bambini, ai giovani e alle loro famiglie
  • sostegno intellettuale e umano ai bambini e ai giovani
  • Sostegno alle scuole e agli asili nido in termini di idee, personale o finanze
  • Promozione del welfare giovanile
  • Promuovere la prevenzione della violenza contro i bambini
  • lavoro educativo generale sulla situazione dei bambini nella società


La Fondazione ProKids vuole avviare sviluppi e apportare cambiamenti con i propri programmi o progetti finanziati appositamente. A seconda del tema e del relativo orientamento strategico, la Fondazione ProKids decide se il programma verrà attuato "operativamente", cioè come progetto interno, e/o se verranno coinvolti partner per integrare il programma con le loro competenze ed esperienze. .


§ 3 Status senza scopo di lucro


(1) La fondazione persegue esclusivamente e direttamente scopi di beneficenza e di beneficenza ai sensi della sezione “Scopi fiscalmente privilegiati” del codice fiscale.


(2) La fondazione opera in modo altruistico. Non persegue principalmente i propri scopi economici. I fondi della fondazione possono essere utilizzati solo per scopi statutari.


(3) Nessuno può beneficiare di spese che esulano dallo scopo della fondazione o di remunerazioni sproporzionatamente elevate.


(4) La fondazione svolge i propri compiti autonomamente o tramite un ausiliario ai sensi del § 57 par. 1 frase 2 AO, a meno che non svolga attività di raccolta fondi ai sensi del § 58 n. 1 AO. La fondazione può mantenere attività specifiche per raggiungere lo scopo della fondazione.


§ 4 Patrimonio della Fondazione


(1) Al momento della costituzione della fondazione, il patrimonio della fondazione è costituito da un importo in contanti di 50.000 euro.


(2) Il patrimonio della fondazione deve essere mantenuto permanentemente e inalterato e investito in modo sicuro e redditizio.


(3) Sono consentite riallocazioni di asset. Gli utili derivanti dalla riallocazione possono essere utilizzati in tutto o in parte per realizzare lo scopo della fondazione.


(4) Il patrimonio della fondazione è costituito da donazioni destinate a questo scopo (dotazioni). La fondazione può accettare tali donazioni. Può anche trasferire al patrimonio della fondazione donazioni senza scopo determinato in seguito a morte e riserve libere ai sensi del § 58 n. 7a OA.


§ 5 Utilizzo dei redditi da investimenti e delle donazioni


(1) La fondazione adempie ai suoi compiti con le entrate del suo patrimonio e con le donazioni che non sono espressamente destinate al rafforzamento del patrimonio della fondazione.


(2) La fondazione può destinare tutto o parte dei suoi fondi a una riserva se ciò è necessario per poter soddisfare in modo sostenibile i suoi scopi fiscalmente privilegiati e se esistono obiettivi e tempi specifici per l'utilizzo della riserva.


(3) Nella misura consentita dalla legge fiscale, parti del reddito annuo possono essere assegnate a una riserva libera per mantenerne il valore.


(4) In base al presente statuto non sussiste alcun diritto legale di terzi sulla concessione di benefici finanziari da parte della fondazione, che può essere revocato in qualsiasi momento.


(5) I fondi possono essere utilizzati solo per scopi legali. Nessuno può beneficiare di spese che esulano dallo scopo della fondazione o di remunerazioni sproporzionatamente elevate.


§ 6 Organi della Fondazione


(1) Gli organi della fondazione sono il consiglio di amministrazione e il consiglio di fondazione.


(2) I membri degli organi della fondazione lavorano su base volontaria. Il consiglio di fondazione può decidere di rimborsare le spese necessarie. Il Consiglio di fondazione può decidere un importo forfettario adeguato per il tempo e l'impegno dei membri del Consiglio d'amministrazione, se le prestazioni della Fondazione lo consentono.


(3) Un membro di un corpo non può appartenere contemporaneamente a un altro corpo.


(4) La responsabilità dei membri del consiglio nei confronti della fondazione è limitata al dolo e alla negligenza grave.


§ 7 Consiglio di amministrazione


(1) Il consiglio è composto da un massimo di 3 membri.


(2) Il consiglio d'amministrazione è nominato dal consiglio di fondazione. La durata del mandato dei membri del consiglio è di quattro anni. Sono ammesse riconferme. Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.


(3) Il consiglio dovrebbe includere persone che abbiano particolare competenza ed esperienza per quanto riguarda l'adempimento dei compiti della fondazione. Un membro dovrebbe essere un esperto in questioni finanziarie ed economiche. I membri del consiglio di fondazione non possono essere anche membri del consiglio.


(4) Il mandato di un membro del consiglio termina con la scadenza del mandato. In questi casi il consigliere resta in carica fino alla nomina del successore. L'ufficio cessa anche con la morte e le dimissioni, ammissibili in ogni momento. In questi casi, i restanti membri del consiglio costituiscono il consiglio. Fino all’entrata in carica del successore, continueranno a svolgere da soli i compiti urgenti dell’amministrazione corrente della fondazione. Il membro del consiglio che si dimette deve essere immediatamente sostituito dal Consiglio di fondazione. I membri nominati possono essere revocati in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione o dal consiglio di amministrazione per giusta causa. È necessario avere la possibilità di commentare in anticipo.


§ 8 Compiti del Consiglio di Amministrazione


(1) Il consiglio d’amministrazione decide sotto la propria responsabilità su tutte le questioni fondamentali in conformità con gli statuti e gestisce gli affari quotidiani della fondazione. Ha la qualità di legale rappresentante e rappresenta la fondazione in sede giudiziale e stragiudiziale. I membri del consiglio di fondazione sono autorizzati a rappresentarsi individualmente. All'interno il presidente del consiglio di fondazione rappresenta la fondazione da solo; in caso di sua assenza la rappresenta il vicepresidente.


(2) Il consiglio d'amministrazione deve soddisfare nel modo più efficace possibile i desideri dei fondatori nell'ambito della legge sulla fondazione e del presente statuto della fondazione. I suoi compiti sono in particolare:


  • la gestione del patrimonio della fondazione,
  • l’utilizzo dei fondi della fondazione,
  • la preparazione del budget, dei conti annuali e della relazione di attività.


(3) A Per la preparazione delle sue decisioni, l'adempimento dei suoi compiti e, in particolare, lo svolgimento degli affari correnti, il consiglio di amministrazione può nominare un amministratore delegato e avvalersi di esperti nella misura in cui i risultati lo consentono e l'ambito degli affari lo richiede.


§ 9 Delibera del Consiglio di Amministrazione


(1) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte generalmente in sede assembleare. Il consiglio è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, secondo necessità, ma almeno una volta all'anno, con l'indicazione dell'ordine del giorno e con un preavviso di una settimana. Le riunioni devono essere convocate anche se più di due membri del consiglio ne fanno richiesta. Se partecipano tutti i membri del Consiglio, le deliberazioni possono essere assunte anche per iscritto.


(2) Un membro del consiglio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro membro del consiglio. Nessun membro del consiglio può rappresentare più di un altro membro del consiglio.


(3) Il consiglio deliberativo è valido se, dopo essere stato debitamente convocato, almeno la metà dei suoi membri, compreso il presidente o il suo vice, sono presenti o rappresentati. Gli errori di caricamento vengono considerati risolti se tutti i membri sono presenti e nessuno si oppone.


(4) Il Consiglio prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei membri presenti o che partecipano alla votazione scritta, a meno che lo statuto non disponga diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente, o in alternativa di chi ne fa le veci.


(5) Delle riunioni deve essere redatto un verbale firmato dal presidente della riunione e dalla persona che redige il verbale. Essi devono essere resi noti a tutti i membri del consiglio d'amministrazione e al presidente del consiglio di fondazione.


(6) Ulteriori norme relative all'attività del Consiglio d'amministrazione e agli atti giuridici per i quali il Consiglio d'amministrazione necessita dell'approvazione del Consiglio di fondazione possono essere contenute in un regolamento interno emanato dal Consiglio di fondazione.


§ 10 Consiglio di fondazione


(1) Il Consiglio di fondazione è composto da 4 membri. I membri del primo consiglio di fondazione sono nominati dai fondatori.


(2) Se un membro del Consiglio di fondazione lascia il Consiglio di fondazione, il Consiglio di fondazione elegge un successore su proposta del Consiglio di amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati a vita, fino ad un massimo di 90 anni di età. Il consiglio di fondazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.


(3) Il consiglio di fondazione dovrebbe includere persone che abbiano particolare competenza ed esperienza nell'adempimento dei compiti della fondazione. Un membro dovrebbe essere un esperto in questioni finanziarie ed economiche.


(4) La carica di membro del consiglio di fondazione termina al compimento dei 90 anni. In questi casi il membro del consiglio di fondazione resta in carica fino alla nomina del successore. L'ufficio cessa anche con la morte e le dimissioni, ammissibili in ogni momento. In questi casi il consiglio di fondazione è formato dai restanti membri del consiglio di fondazione. Continueranno a svolgere i compiti che non possono essere rinviati da soli fino all'insediamento del loro successore. Il membro del Consiglio di fondazione dimissionario deve essere immediatamente sostituito dal Consiglio di fondazione mediante elezione. Un membro del Consiglio di fondazione può essere licenziato in qualsiasi momento per giusta causa dal Consiglio di fondazione in seduta congiunta con il Consiglio di amministrazione. La deliberazione richiede la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di fondazione. Il membro interessato è escluso dal voto in questa votazione. Gli deve essere data la possibilità di commentare in anticipo.


§ 11 Compiti e deliberazioni del Consiglio di fondazione


(1) Il consiglio di fondazione consiglia, sostiene e controlla il consiglio nell'ambito della legge sulla fondazione e del presente statuto della fondazione, al fine di soddisfare nel modo più efficace possibile i desideri dei fondatori. I suoi compiti sono in particolare:


  • Raccomandazioni per la gestione del patrimonio della fondazione,
  • Raccomandazioni per l'utilizzo dei fondi della fondazione,
  • Approvazione del bilancio preventivo, dei conti annuali e della relazione di attività,
  • scarico del consiglio di amministrazione,
  • Nomina dei membri del consiglio


(2) Per la preparazione delle sue decisioni il Consiglio di fondazione può avvalersi di esperti.


(3) Il Consiglio di fondazione dovrebbe riunirsi almeno una volta all'anno in riunione ordinaria. L'assemblea straordinaria deve essere convocata se almeno 3 membri o il consiglio direttivo lo richiedono. Alle sedute del consiglio di fondazione possono partecipare con voto consultivo i membri del consiglio, l'amministratore ed esperti.


(4) Per le decisioni del Consiglio di fondazione si applica per analogia il § 9.


§ 12 Modifica dello Statuto


(1) Gli organi della fondazione possono decidere modifiche allo statuto se queste non influiscono sullo scopo della fondazione e non modificano in modo significativo il progetto originario della fondazione o non facilitano il raggiungimento dello scopo della fondazione.


(2) Le decisioni sulle modifiche degli statuti possono essere prese solo nelle riunioni congiunte del consiglio d'amministrazione e del consiglio di fondazione. Per deliberare una modifica è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri della Direzione e del Consiglio di fondazione nel suo insieme.


(3) Le decisioni sulle modifiche statutarie necessitano dell'approvazione dell'autorità di vigilanza della fondazione. Essi devono essere comunicati all'autorità fiscale competente con una dichiarazione.


§ 13 Ampliamento dello scopo, cambiamento dello scopo, fusione, scioglimento


(1) Gli organi della fondazione possono conferire alla fondazione un ulteriore scopo correlato allo scopo originario e la cui realizzazione duratura e sostenibile appare garantita senza compromettere lo scopo originario se il patrimonio o il reddito della fondazione vengono utilizzati solo parzialmente per può essere utilizzata la realizzazione dello scopo della fondazione.


(2) Gli organi della fondazione possono decidere di modificare lo scopo della fondazione, di fonderla con un'altra fondazione o di sciogliere la fondazione se lo scopo della fondazione diventa impossibile o le circostanze cambiano in modo tale che lo scopo permanente e sostenibile il raggiungimento dello scopo della fondazione non è più possibile. Le delibere non devono incidere sui privilegi fiscali della fondazione.


(3) Le decisioni relative all'ampliamento dello scopo, al cambiamento dello scopo, alla fusione o allo scioglimento possono essere prese solo nelle sedute congiunte del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio di fondazione. Per deliberare una modifica è necessaria la maggioranza dei tre quarti di tutti i membri della Direzione generale e del Consiglio di fondazione.


(4) Le decisioni relative all'ampliamento dello scopo, al cambiamento dello scopo, alla fusione o allo scioglimento diventano efficaci solo dopo l'approvazione dell'autorità di vigilanza della fondazione. Essi devono essere comunicati all'autorità fiscale competente con una dichiarazione.


§ 14 Accumulo di attività


In caso di scioglimento o scioglimento della società o in caso di cessazione di scopi fiscalmente privilegiati, il patrimonio della società va alla Fondazione comunale Villingen-Schwenningen, che deve utilizzarlo direttamente ed esclusivamente per scopi senza scopo di lucro, di beneficenza o ecclesiastici.


§ 15 Vigilanza sulla fondazione


(1) La fondazione è soggetta al controllo statale ai sensi della legge sulle fondazioni vigente nello stato del Baden-Württemberg.


(2) L'autorità di vigilanza sulle fondazioni è il consiglio regionale di Friburgo in Brisgovia.


(3) Su richiesta, l'autorità di vigilanza della fondazione deve essere informata in qualsiasi momento sugli affari della fondazione. Le comunicazioni relative alle modifiche nella composizione degli organi della fondazione nonché al preventivo, al conto annuale e al rapporto di attività devono essere presentate senza essere sollecitate.

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